il brevetto europeo
Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio.
La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco) e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente.
| Stati Membri | ||
| Austria | Belgio | Danimarca |
| Finlandia | Francia | Albania |
| Serbia | San Marino | Lettonia |
| Grecia | Irlanda | Italia |
| Liechtenstein | Lussemburgo | Paesi Bassi |
| Portogallo | Principato di Monaco | Regno Unito |
| Spagna | Svezia | Svizzera |
| Cipro | Bulgaria | Repubblica Ceca |
| Estonia | Ungheria | Islanda |
| Lituania | Polonia | Romania |
| Slovenia | Slovacchia | Turchia |
| Repubblica di Macedonia | Islanda | Croazia |
| Germania | Malta | |
COME SI OTTIENE UN BREVETTO EUROPEO
La domanda di brevetto europeo può essere depositata (fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza nazionale) presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, o L’Aia. Oppure presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti.
La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi necessarie ed una terza eventuale:
- Deposito della domanda:
- Esame delle condizioni formali
-
Ricerca delle anteriorità
-
Pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda del rapporto di ricerca.
2.Esame di merito della domanda
- Concessione del brevetto o rigetto della domanda.
La validità del brevetto europeo è di venti anni a partire dalla data di deposito della domanda europea.
OPPOSIZIONE
Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito. Tale opposizione è valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei brevetti; la decisione dell’Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati.
E’ comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni dei vari organi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti.
Affinché i brevetti europei concessi abbiano effetto in Italia, è necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data di rilascio, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto. Le traduzioni vanno depositate presso una delle Camere di Commercio o inviata per posta all'UIBM.
Se il titolare risiede all’estero, è necessario eleggere un domicilio in Italia.
Le tasse annuali "nazionali" di mantenimento in vita del brevetto europeo sono esigibili anticipatamente a partire dall’annualità successiva a quella in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo, e devono essere pagate entro la fine del mese anniversario del deposito della domanda di brevetto europeo.
Se la prima tassa annuale "nazionale" è dovuta nei quattro mesi successivi al mese in cui è stata pubblicata la menzione della concessione può essere pagata entro detto termine.
Trascorsi i termini sopra indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa.
MANCATO PAGAMENTO
Il mancato pagamento delle tasse nei termini è causa di decadenza del brevetto.
Gli importi delle tasse annuali sono gli stessi di quelli dei brevetti per invenzioni. Le ricevute di versamento dovranno essere inviate alle Camere di Commercio o direttamente all’UIBM.




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