certificati e tasse
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Per un elenco degli importi da versare per il deposito si può consultare la seguente Tabella tasse di concessione governativa salvo verificare presso la locale Camera di Commercio o presso l'UIBM le tariffe effettivamente in vigore al momento del deposito della domanda o dei pagamenti successivi.
I residenti all'estero possono provvedere al suddetto pagamento mediante vaglia postale internazionale intestato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Per quanto concerne le invenzioni, all'atto della domanda devono essere pagate le tasse relative alla domanda stessa ed alle prime quattro annualità; le successive annualità, fino al momento del rilascio del brevetto, dovranno essere corrisposte entro 4 mesi dalla data di tale rilascio; le successive tasse annuali dovranno essere corrisposte in anticipo entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorsi i termini sopra indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.
Per i modelli invece si deve corrispondere all'atto della domanda una tassa quinquennale; le successive rate sono parimenti per periodi quinquennali da corrispondere nei termini sopraindicati.
CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE
Il certificato di protezione complementare è il titolo in forza del quale si prolunga la durata dell’esclusiva brevettuale limitatamente al prodotto medicinale o fitosanitario ottenuto dal brevetto, al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto.
Esso ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, pari al periodo compreso tra la data della domanda di brevetto e l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto detratti 5 anni, ma comunque non può avere durata superiore a 5 anni.
Le relative istanze devono essere inviate esclusivamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro e non oltre sei mesi dalla data del primo decreto di autorizzazione all’immissione in commercio o, qualora questo risalga ad una data antecedente la concessione del brevetto, entro e non oltre sei mesi dalla concessione.
All’istanza devono essere allegate:
- copia del brevetto cui si fa riferimento con la dichiarazione del richiedente che esso è ancora in vigore;
- copia del decreto del Ministero della Sanità di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco o del fitosanitario;
- ricevuta del versamento della tassa prescritta.




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