rombo.gif (1089 byte) BREVETTO EUROPEO

Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio.

La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco) e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente.

bullet.gif (834 byte) Stati membri:
 

  1. Austria
  2. Belgio
  3. Danimarca
  4. Finlandia
  5. Francia
  6. Germania
  7. Repubblica Ellenica
  8. Irlanda
  9. Italia
  10. Liechtenstein
  11. Lussemburgo
  12. Paesi Bassi
  13. Portogallo
  14. Principato di Monaco
  15. Regno Unito
  16. Spagna
  17. Svezia
  18. Svizzera
  19. Cipro
  20. Bulgaria
  21. Repubblica Ceca
  22. Estonia
  23. Ungheria
  24. Islanda
  25. Lituania
  26. Polonia
  27. Romania
  28. Slovenia
  29. Slovacchia
  30. Turchia

I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

 

rombo.gif (1089 byte) COME SI OTTIENE UN BREVETTO EUROPEO

La domanda di brevetto europeo può essere depositata (fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza nazionale) presso:

oppure presso:

In Italia le domande vanno presentate presso:

oppure inviate per posta (raccomandata con A.R) a:

La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi necessarie ed una terza eventuale:

1. - Deposito della domanda

- Esame delle condizioni formali
- Ricerca delle anteriorità
- Pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda del rapporto di ricerca.

Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se proseguire o meno la procedura.

2. - Esame di merito della domanda

- Concessione del brevetto o rigetto della domanda.

Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, pena la non validità del brevetto in quello Stato.

La validità del brevetto europeo è di venti anni a partire dalla data di deposito della domanda europea.

OPPOSIZIONE:

3. Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito. Tale opposizione è valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei brevetti; la decisione dell’Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati.

E’ comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni dei vari organi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti.

Affinché i brevetti europei concessi abbiano effetto in Italia, è necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data di rilascio, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto. Le traduzioni vanno depositate presso una delle Camere di Commercio o inviata per posta all'UIBM.

Se il titolare risiede all’estero, è necessario eleggere un domicilio in Italia.

Le tasse annuali "nazionali" di mantenimento in vita del brevetto europeo sono esigibili anticipatamente a partire dall’annualità successiva a quella in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo, e devono essere pagate entro la fine del mese anniversario del deposito della domanda di brevetto europeo.

Se la prima tassa annuale "nazionale" è dovuta nei quattro mesi successivi al mese in cui è stata pubblicata la menzione della concessione può essere pagata entro detto termine.

Trascorsi i termini sopra indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa.

Il mancato pagamento delle tasse nei termini è causa di decadenza del brevetto.

Gli importi delle tasse annuali sono gli stessi di quelli dei brevetti per invenzioni. Le ricevute di versamento dovranno essere inviate alle Camere di Commercio o direttamente all’UIBM.

mail.gif (1552 byte) back.gif (1383 byte)